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Basta Animali Al Circo

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Testo Legge "Basta Animali al Circo"
Art. 1.
1. Alla legge legge n.ro 337 del 18 marzo 1968, è inserito il seguente: « Art. 6-bis. 1. E' fatto divieto, agli esercenti dei circhi equestri e alle singole attività
dello spettacolo viaggiante, di utilizzare su tutto il territorio nazionale animali selvatici, esotici e provenienti da paesi terzi. I trasgressori verranno puniti con la sospensione della licenza da sei mesi a cinque anni e con una sanzione che va da 50.000 a 200.000 euro ».
Art. 2.
1. Alla legge legge n.ro 337 del 18 marzo 1968, viene abrogato l'articolo 16.
Art. 3.
1. Disposizioni transitorie alle modifiche della legge n.ro 337 del 18 marzo 1968: « 1. Gli esercenti dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante
avranno diciotto mesi di tempo, in concerto con il Ministero competente, per adeguarsi ai disposti introdotti dalla presente legge ».

 

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